Art. 12 — Abbandono del servizio da parte dei dipendenti statali; inadempimento di incarichi; sanzioni
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In caso di mobilitazione civile, l'abbandono del servizio, per oltre cinque giorni, da parte dei dipendenti statali - sia di ruolo che assunti temporaneamente - e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace. La stessa pena si applica al dipendente ammesso a dispensa o a ritardo dal richiamo alle armi per mobilitazione, che abbandona il servizio per oltre 24 ore. Alla pena di cui al primo comma soggiacciono anche le persone che, avendo ricevuto un incarico dallo Stato, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
