Disciplina di guerra

Art. 12 — Abbandono del servizio da parte dei dipendenti statali; inadempimento di incarichi; sanzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 gennaio 1943 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In caso di mobilitazione civile, l'abbandono del servizio, per oltre cinque giorni, da parte dei dipendenti statali - sia di ruolo che assunti temporaneamente - e' punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace. La stessa pena si applica al dipendente ammesso a dispensa o a ritardo dal richiamo alle armi per mobilitazione, che abbandona il servizio per oltre 24 ore. Alla pena di cui al primo comma soggiacciono anche le persone che, avendo ricevuto un incarico dallo Stato, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art12 · fonte del testo