Disciplina di guerra
Art. 13 — Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti degli enti pubblici e privati
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La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati:
- a)l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di piu' gradi in caso di speciale gravita', le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;
- b)l'applicabilita' della pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni, o per oltre 24 ore se trattisi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
