Disciplina di guerra

Art. 13 — Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti degli enti pubblici e privati

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati:

tolto: a) l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di piu' gradi in caso di speciale gravita', le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;

tolto: b) l'applicabilita' della pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni, o per oltre 24 ore se trattisi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art13 · fonte del testo