Art. 14 — Revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione in caso di condanna
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La condanna a pena restrittiva della liberta' personale, inflitta ai termini degli articoli 10, 11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione. L'autorita' giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorita' che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione. Quest'ultima autorita', entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
