Disciplina di guerra

Art. 14 — Revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione in caso di condanna

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 80 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: La condanna a pena restrittiva della liberta' personale, inflitta ai termini degli articoli 10, 11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione. L'autorita' giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorita' che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione. Quest'ultima autorita', entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art14 · fonte del testo