Disciplina di guerra

Art. 15 — Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti

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In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimento, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto. In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalita' comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di piu' grave reato.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art15 · fonte del testo