Disciplina di guerra

Art. 15 — Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimento, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto. In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalita' comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di piu' grave reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art15 · fonte del testo