Art. 38-bis — Aggravamento di punizioni disciplinari per il mobilitato civile
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((Le punizioni disciplinari per infrazioni ai regolamenti interni od ai contratti collettivi di lavoro, commesse dal personale di uno degli stabilimenti privati mobilitati, e per mancanze disciplinari, commesse da dipendenti di stabilimenti statali di produzione per la guerra sono aggravate nella misura fino al triplo e, nei casi piu' gravi, possono essere elevate di uno o piu' gradi)).
Testo in vigore dal 13 gennaio 1941 al 18 gennaio 1943
