Disciplina di guerra

Art. 40 — Dispense, ritardi ed esonerazioni ottenute o conservate con mezzi illeciti - Sanzioni

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Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facolta' di fare richieste di dispense, di ritardi o di temporanee esonerazioni dal richiamo alle armi per mobilitazione di militari in congedo, ovvero di rilasciare a tale uopo dichiarazioni, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle dispense, ai ritardi od alle esonerazioni stesse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscano di dispense, ritardi od esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero ad esse motivo, omette di farlo nel termine stabilito. Il militare che fruisce di dispensa, ritardo od esonerazione ottenuta con mezzi illeciti e' punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art40 · fonte del testo