Disciplina di guerra

Art. 40 — Dispense, ritardi ed esonerazioni ottenute o conservate con mezzi illeciti - Sanzioni

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 123 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facolta' di fare richieste di dispense, di ritardi o di temporanee esonerazioni dal richiamo alle armi per mobilitazione di militari in congedo, ovvero di rilasciare a tale uopo dichiarazioni, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle dispense, ai ritardi od alle esonerazioni stesse, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscano di dispense, ritardi od esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero ad esse motivo, omette di farlo nel termine stabilito. Il militare che fruisce di dispensa, ritardo od esonerazione ottenuta con mezzi illeciti e' punito con la reclusione da tre a cinque anni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art40 · fonte del testo