Art. 41 — Dispense ed esonerazioni eccedenti la quota prestabilita o mancanti di titolo - Sanzioni
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Chiunque, nella esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito renda indisponibili per la chiamata alle armi persone in piu' di quelle consentite dagli organi competenti o persone che non vi abbiano titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il militare che, in dipendenza del detto reato, scientemente fruisce della posizione di indisponibile, soggiace alla stessa pena. Le pene di cui ai due commi precedenti si applicano indipendentemente dalle altre cui a senso dell'articolo precedente i responsabili possono incorrere in caso di falsa attestazione di circostanze che diano o possano dare motivo alla dispensa od esonerazione.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
