Disciplina di guerra

Art. 41 — Dispense ed esonerazioni eccedenti la quota prestabilita o mancanti di titolo - Sanzioni

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Provvedimento abrogato dal regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1611.

Abrogato dal 18 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque, nella esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito renda indisponibili per la chiamata alle armi persone in piu' di quelle consentite dagli organi competenti o persone che non vi abbiano titolo, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. Il militare che, in dipendenza del detto reato, scientemente fruisce della posizione di indisponibile, soggiace alla stessa pena. Le pene di cui ai due commi precedenti si applicano indipendentemente dalle altre cui a senso dell'articolo precedente i responsabili possono incorrere in caso di falsa attestazione di circostanze che diano o possano dare motivo alla dispensa od esonerazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1942, N. 1611

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art41 · fonte del testo