Art. 48
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[1]Mutilazione o simulazione di infermita' - Sanzioni.
[2]Coloro che, al fine di esimersi dagli obblighi della mobilitazione civile, si siano procacciati infermita' o mutilazioni, od abbiano simulato infermita', nonche' coloro che se ne siano resi complici, sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e puniti con le stesse pene stabilite dal Codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che non abbiano obblighi di servizio militare.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
