Art. 5 — Comitato di resistenza civile e Direttorio: costituzione e composizione
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Presso ogni Comune, per iniziativa del podesta' e previa a autorizzazione del prefetto della Provincia, e' costituito, appena indetta la mobilitazione, un Comitato di resistenza civile, con a capo un Direttorio composto del podesta' che lo presiede, del segretario politico del locale Fascio di combattimento e di un cittadino nominato dal prefetto. Fanno parte del Comitato di resistenza civile anche la segretaria del locale Fascio femminile, i rappresentanti locali delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, nonche' quei cittadini la cui opera sia ritenuta utile dal Direttorio, tra i quali saranno compresi possibilmente un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti ed un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
