Art. 2 — Albo degli attuari
[1]L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, la tenuta dell'albo degli attuati e la disciplina degli iscritti sono esercitati dal Direttorio dell'associazione sindacale degli attuari.
[2]Qualora i poteri del Direttorio siano affidati al segretario o ad un commissario, le attribuzioni predette sono esercitate da un comitato composto nei modi indicati dall'art. 3, ultimo comma della legge 25 aprile 1938-XVI, n. 897.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
