Disciplina di guerra

Art. 50 — Sostituzione delle pene comuni alle militari

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Nei casi di cui agli articoli 12, 13, 17, 19, 21 e 29, se il colpevole non abbia obblighi di servizio militare, alle pene militari sono sostituite le pene comuni secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-12-14;1699~art50 · fonte del testo