Art. 54 — Entrata in vigore della legge - Regolamento
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[1]Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e pel suo coordinamento con i Codici penali militare e comune. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1931. - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Gazzera - Sirianni - Balbo - Rocco - De Bono.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 26 gennaio 1932 al 18 gennaio 1943
