Disposizioni

Art. 25 — Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo)) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  • a)il capo I del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
  • b)il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468. Al comma 31 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "l'elargizione prevista dal decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recanti norme a sostegno delle vittime di richieste estorsive," sono soppresse. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, e comunque non oltre il (( trecentocinquantesimo)) giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 14 novembre 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-23;44~art25 · fonte su Normattiva