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Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo art. 6. I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-06-16;623~art5 · fonte del testo