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Gli involucri contenenti la margarina destinata al consumo diretto di cui al precedente art. 5 debbono essere muniti, a cura del fabbricante, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Detti contrassegni sono forniti dal Ministero delle finanze e debbono essere presi in carico su apposito registro di carico e scarico. Le caratteristiche e le modalita' di applicazione dei contrassegni di Stato sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze. Fino a quando non sara', provveduto all'emanazione di detto decreto e' consentita la uscita dalla fabbrica di margarina destinata al consumo diretto non munita del contrassegno di Stato.
Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 31 dicembre 1966
