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Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila. Con la stessa pena e' punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente. Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 6 e' punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Testo in vigore dal 7 luglio 1960 al 22 dicembre 2008
