Art. 7 — Disposizioni per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
A decorrere dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennita' di presenza e rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i componenti, da decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti determinano l'importo di specifiche indennita' per il presidente e il vicepresidente. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, puo' destinare alle attivita' richieste fino a tre esperti per esigenze operative che necessitano di specifiche capacita' professionali. Ai predetti esperti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Per le finalita' del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999. Entro il limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le universita' sedi della commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni 24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalita' e le procedure per il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Testo vigente dal 26 ottobre 1999
