Riforma degli ordinamenti didattici universitari

Art. 9 — Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione

(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi (( universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda)) una limitazione nelle iscrizioni. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dell'articolo 4, comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attivita' professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso.

Testo vigente dal 18 maggio 1997

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Corte costituzionale

12 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 238/2001

    Altra decisione
    6 luglio 2001

    Restituzione al giudice rimettente - per una nuova valutazione della rilevanza - degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione è sopravvenuta la legge 2 agosto 1999, n. 264, che disciplina la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e di diploma universitario, detta criteri e principi cui devono attenersi le università, e dispone, con disciplina transitoria, la sanatoria delle posizioni degli studenti già iscritti in via cautelare. - Analogamente, v. richiamate ordinanze nn. 36/2001; n. 548/2000, n. 486/2000, n. 269/2000 e n. 142/2000; n. 411/1999 e n. 408/1999. M. F.

    Art. 33 cost. · Art. 34 cost. · Art. 9 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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  • Ordinanza n. 36/2001

    Altra decisione
    9 febbraio 2001

    Restituzione degli atti al giudice 'a quò, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il quale ha attribuito al Ministro dell'università il potere di limitare l'accesso a taluni corsi universitari, perchè valuti la perdurante rilevanza della questione pur dopo l'approvazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, la quale ha previsto una sanatoria delle posizioni degli studenti ammessi in via cautelare dal giudice amministrativo a frequentare i corsi a "numero chiuso". - Nello stesso senso si vedano le ordinanze nn. 548/2000, 486/2000, 269/2000, 142/2000, 411/1999, 408/1999. M.R.

    Art. 33 cost. · Art. 34 cost. · Art. 9 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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  • Ordinanza n. 548/2000

    Altra decisione
    4 dicembre 2000

    Restituzione degli atti al giudice rimettente perché riesamini, alla luce degli artt. 1, 2, 3 e 5 della sopravvenuta legge 2 agosto 1996, n. 264, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione - dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che ha attribuito al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi a taluni corsi universitari, senza la previa fissazione di principi e criteri cui vincolare la prevista normazione secondaria. - V., in tema di restituzione degli atti al giudice rimettente, le ordinanze nn. 486, 269 e 142/2000; 411 e 408/1999. A.M.M.

    Art. 33 cost. · Art. 34 cost. · Art. 9 Riforma degli ordinamenti didattici universitari · Art. 17 Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art9 · fonte su Normattiva