Art. 17 — Compiti della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio
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La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:
- a)approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 19; 3a
- b)approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge; 3a
- c)decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'articolo 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264; 3a
- d)nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie; 3a
- e)esprimere il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;
- f)((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 345)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
3aIl D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "I compiti di cui all'art. 17, lettere a), b), c) e d) della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva."
Testo in vigore dal 5 dicembre 1994 al 17 gennaio 2000
