Art. 16 — Organi del collocamento: Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
Provvedimento abrogato dalla l. 12 marzo 1999, n. 68.
Abrogato dal 17 gennaio 2000
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il combinato disposto degli artt. 10, comma primo e 16, comma quarto della Legge n. 482 del 1968, pur interpretato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, nel senso che il rapporto di lavoro, in caso di avviamento obbligatorio di invalidi civili e assimilati, non si costituisce per diretto effetto del relativo provvedimento amministrativo, bensì in forza del susseguente contratto, cos da essere compatibile con la stipulazione del patto di prova, non viola gli artt. 2, 3, secondo comma e 4 Cost., in quanto, potendo l'invalido sottrarsi a tale stipulazione in presenza di giustificati motivi, dovendo l'esperimento della prova riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità e l'eventuale recesso del datore di lavoro avere adeguata motivazione ed essendo, comunque, possibile il sindacato giurisdizionale sulle modalità e sull'esito di detto esperimento, risulta sufficientemente garantito l'adempimento da parte dello stesso datore di lavoro del dovere di solidarietà che gli incombe e correlativamente tutelato, per l'invalido, nella giusta considerazione del suo stato di minorazione, il diritto individuale e sociale al lavoro, senza alcuna discriminazione in suo dano e senza frustrazione degli scopi protettivi della norma suddetta e delle altre in materia di avviamento obbligatorio. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma primo, e 16, comma quarto, della Legge 2 aprile 1968, n. 482, in riferimento agli artt. 2, 3, comma secondo, e 4 Cost.).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Questione già dichiarata manifestamente infondata. - O. n. 872/1988.
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2932 c.c.
Questione già dichiarata non fondata. - v. S.n. 622/1987.
Art. 2932 c.c. · Art. 4 cost. · Art. 10 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
La normativa concernente l'obbligo di assunzione di invalidi, intesa a favorire coloro che al lavoro debbano attingere ancora in via primaria, non e` applicabile nel giudizio in cui si controverta del diritto all'avviamento obbligatorio di soggetto gia` collocato in quiescenza (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, comma primo, 38, comma terzo, 97, comma primo, Cost. - degli artt. 1, 11, 16 L. 2 aprile 1968, n. 482, nella parte in cui subordinano alla richiesta dell'imprenditore i diritti degli aventi titolo alla assunzione).
Art. 1 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 11 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private · Art. 15 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, comma secondo, e 4 Cost. - dell'art. 16, comma quarto della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), sollevata in base al rilievo che, giusta la costante interpretazione della Corte di cassazione, dovrebbe ritenersi imprescindibile la richiesta del datore di lavoro per la costituzione del rapporto di lavoro nei confronti delle categorie protette dalla legge, in quanto l'ordinanza del giudice a quo non consente di valutarne la rilevanza in ordine alla fattispecie concreta perché priva di qualsiasi motivazione sul punto, essendo esposta esclusivamente la pura questione astratta di legittimità costituzionale senza alcun cenno alla rilevanza nemmeno per implicito.
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 2932 c.c. · Art. 16 Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000. 363 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il servizio del collocamento e' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma. E' istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; e da un ispettore medico del lavoro. I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni. Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente articolo 12 hanno facolta' di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresi' decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale. Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonche' i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera b) e penultimo comma dell'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili, negli elenchi di cui all'articolo 19 della presente legge. L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'articolo 2 e' effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verra' effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 MARZO 1999, N. 68
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-04-02;482~art16 · fonte del testo