Art. 22 — Denunce degli enti pubblici
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Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare alla sottocommissione di cui al precedente articolo 18, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, un prospetto da cui risulti il numero dei posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria, e, in correlazione, il numero degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio, corredati di un elenco nominativo degli assunti. Gli enti pubblici locali invieranno i prospetti di cui sopra alle commissioni per il collocamento obbligatorio della provincia, entro la cui circoscrizione provinciale essi operano.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 5 dicembre 1994
