Gli elenchi, le variazioni ed i prospetti che le Amministrazioni dello Stato, gli Enti pubblici, le Aziende municipalizzate e gli Istituti soggetti a vigilanza governativa sono tenuti ad inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai prefetti e agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 - integrato dall'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 367 - dell'articolo 10 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'articolo 12 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno contenere anche dati numerici e nominativi distintamente per le categorie delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio. Copia di dette denunce, integrata dai dati e notizie relativi alle vedove e agli orfani di guerra, deve essere trasmessa dalle Amministrazioni ed Enti pubblici a carattere nazionale o interprovinciale alla sede centrale dell'Opera nazionale orfani di guerra e dagli Enti pubblici locali ai competenti Comitati provinciali dell'Opera stessa.
Testo vigente dal 25 novembre 1965
