Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private
Art. 30 — Norma transitoria
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Gli invalidi e gli altri aventi diritto, gia' obbligatoriamente assunti dai pubblici e privati datori di lavoro, sono mantenuti in servizio anche se superino il numero di unita' da occupare in base alle quote di obbligo stabilite dalla presente legge, nonche' se gia' assunti presso aziende con meno di 36 dipendenti.
Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 17 gennaio 2000
