Art. 15 — Norme transitorie e finali
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Posto l'obbligo del legislatore di assicurare l'indipendenza della magistratura militare - discendente direttamente dall'art. 108, secondo comma, Cost. - l'impegno, a tal fine, assunto con la legge n. 180 del 1981, di costituire un apposito organo di "autogoverno della magistratura militare" implicava che, pur nella necessaria gradualita`, non vi fossero ritardi intollerabili all'attuazione del disposto costituzionale e, conseguentemente, che non fosse protratta ulteriormente (e cioe` oltre il previsto termine di "non piu` di un anno") la procedura, transitoriamente disposta, per i provvedimenti, compresi quelli disciplinari, concernenti la magistratura militare. Detta procedura, infatti, non si discosta dal sistema vigente anteriormente (alla legge n. 180), sicuramente contrastante con la Costituzione, consentendo una "dipendenza" (almeno in ordine ai provvedimenti stessi) della predetta magistratura dall'esecutivo; ne` a garantirne l'indipen- denza puo` valere il richiesto parere, non vincolante, espresso da componenti non elettivi e, percio`, non rappresentativi della stessa magistratura. Pertanto, fatti salvi gli atti amministrativi e giurisdizionali gia` posti in essere, e` incostituzionale, per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., l'art. 7 della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui consente che i provvedimenti di cui allo stesso articolo siano ulteriormente adottati con la procedura indicata nella medesima disposizione. - S.n. 67/1984.
Art. 15 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace
Quando la questione sottoposta alla Corte è prospettata in via alternativa, ne deriva l'incertezza sul petitum e la conseguente inammissibilità della questione stessa. Nella specie la censura relativa alla mancata istituzione dell'organo di autogoverno della magistratura militare oscilla tra la richiesta di caducazione della disciplina transitoria (cui conseguirebbe la ripristinazione dell'anteriore pieno assoggettamento all'esecutivo) e quella di devoluzione alla competenza del Consiglio superiore della magistratura (che comporterebbe una modifica della composizione di tale organo, quale stabilita dalla stessa Costituzione). (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 108, secondo comma. Cost., dell'art. 15, primo comma, secondo periodo, della legge 7 maggio 1981, n. 180).
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:legge:1981-05-07;180~art15 · fonte su Normattiva