Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Art. 22 — Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo

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Nell'ambito delle finalita' della presente legge, la societa' Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, 21 e 27, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia possono stipulare apposita convenzione con la societa' Cassa depositi e prestiti Spa al fine di avvalersi della medesima e delle societa' da essa partecipate per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalita' di cui all'articolo 8 nonche' per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. La societa' Cassa depositi e prestiti Spa puo' destinare, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze, risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalita' della presente legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21. ((4-bis. Le esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi del comma 4 nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato e' elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le risorse non utilizzate al termine dell'anno 2019 sono versate sulla contabilita' speciale di cui al medesimo articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e sono oggetto di specifica evidenza contabile)) Con la convenzione di cui al comma 2 sono definite le modalita' di attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2019 al 1 gennaio 2024

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urn:nir:stato:legge:2014-08-11;125~art22 · fonte su Normattiva