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[1]Le associazioni di datori di lavoro, di lavoratori, di artisti e professionisti non legalmente riconosciute, continuano a sussistere come associazioni di fatto, secondo la legislazione vigente, con le eccezioni stabilite dal secondo comma del precedente articolo.
[2]Ad esse sono applicabili le norme del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 64.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008
