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[1]Tutte le controversie relative alla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro, che concernono, sia l'applicazione dei contratti collettivi o di altre norme esistenti, sia la richiesta di nuove condizioni di lavoro, sono di competenza delle Corti di appello funzionanti come magistrature del lavoro.
[2]Prima della decisione e' obbligatorio il tentativo di conciliazione da parte del presidente della Corte.
[3]Le controversie, di cui alle precedenti disposizioni, si possono compromettere in arbitri, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.
[4]Nulla e' innovato circa la competenza dei collegi dei probiviri e delle Commissioni arbitrali provinciali per l'impiego privato, ai sensi rispettivamente della legge 15 giugno 1893, n. 295 e del Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686.
[5]L'appello contro le decisioni di tali collegi e Commissioni e di altri organi giurisdizionali in materia di contratti individuali di lavoro, in quanto siano appellabili secondo le leggi vigenti, e' devoluto alla Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro.
Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008
