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[1]Per il funzionamento delle Corti d'appello come magistrature del lavoro, e' costituita presso ognuna delle sedici Corti di appello una speciale sezione composta di tre magistrati, di cui un presidente di sezione e due consiglieri di Corte d'appello, a cui sono aggregati, di volta in volta, due cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, scelti dal primo presidente con le norme di cui all'articolo seguente.

[2]Per Regio decreto, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello delle finanze, saranno arrecate all'organico della magistratura e del personale delle cancellerie giudiziarie, le modificazioni necessarie per l'attuazione della presente disposizione.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art14 · fonte del testo