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[1]Presso ogni Corte d'appello viene formato un albo di cittadini esperti nei problemi della produzione e del lavoro, distinti per gruppi e sottogruppi, secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte. L'albo e' soggetto a revisione ogni biennio.

[2]Con decreto Reale, su proposta del ministro della giustizia, di concerto con quello dell'economia nazionale, sono stabilite le norme per la formazione e la revisione degli albi e sono determinate le diarie e le altre indennita' spettanti agli iscritti, quando sono chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie.

[3]Ogni anno il primo presidente designa, per ciascun gruppo e sottogruppo, gli iscritti che saranno chiamati a funzionare da consiglieri esperti nelle cause relative alle imprese che costituiscono il gruppo o sottogruppo. Non possono mai far parte del collegio giudicante coloro che siano direttamente o indirettamente interessati nella controversia.

Testo in vigore dal 14 aprile 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563~art15 · fonte del testo