Art. 17 — Reiscrizione nell'albo
[1]L'iscritto che e' stato cancellato dall'albo puo' a sua richiesta esservi riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la cancellazione.
[2]Il professionista radiato dall'albo puo' essere reiscritto, purche' siano trascorsi almeno cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivo' da condanna, sia intervenuta la riabilitazione.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
