Disciplina giuridica della professione di attuario
Art. 16 — Casi di cancellazione dall'albo
[1]La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, e' pronunciata con provvedimento motivato:
- a)su domanda dell'iscritto;
- b)d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art.4.
[2]Non puo' essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
