Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 16 — Casi di cancellazione dall'albo

[1]La cancellazione dall'albo, oltre che in sede di revisione annuale degli albi, a termini dell'art. 10, e' pronunciata con provvedimento motivato:

  • a)su domanda dell'iscritto;
  • b)d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nelle lettere a) e c) dell'art.4.

[2]Non puo' essere disposta la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art16 · fonte del testo