Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 18 — Impugnazione dei provvedimenti del Direttorio

[1]Le decisioni del Direttorio del sindacato concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, nonche' i giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

[2]Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla notificazione, e' dato ricorso, tanto all'interessato quanto al pubblico ministero, alla Commissione centrale per gli attuari di cui all'articolo seguente.

[3]Il ricorso e' presentato alla segreteria della Commissione centrale e, quando non sia proposto dal pubblico ministero, deve essere accompagnato dalla ricevuta del versamento di lire cento eseguito presso una sezione di Regia tesoreria.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art18 · fonte del testo