Art. 25 — Prima formazione dell'albo
[1]Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.
[2]La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.
[3]A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma e' riconosciuta la stessa anzianita' di iscrizione.
Testo vigente dal 25 marzo 1942
