Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 25 — Prima formazione dell'albo

[1]Per la prima formazione dell'albo le domande di iscrizione e i relativi documenti sono presentati entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla segreteria della Commissione centrale per gli attuari.

[2]La Commissione centrale forma l'albo ed esercita, fino a quando non venga riconosciuta l'associazione professionale degli attuari, le funzioni relative all'accertamento dei requisiti per l'iscrizione, alla tenuta dell'albo e alla disciplina degli iscritti previste dall'art. 2.

[3]A coloro che abbiano presentata regolarmente la domanda nel termine indicato nel primo comma e' riconosciuta la stessa anzianita' di iscrizione.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art25 · fonte del testo