Disciplina giuridica della professione di attuario

Art. 26 — Prima costituzione della Commissione centrale

[1]Per la prima costituzione della Commissione centrale per gli attuari, la designazione dei componenti, prevista dalla lettera d) dell'art. 19, e' fatta dalla Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti tra le persone di riconosciuta competenza nell'attivita' che forma oggetto della professione, fornite dei requisiti indicati nelle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 4 e di una delle lauree indicate nella lettera d) dello stesso articolo, o che posseggono i requisiti indicati nell'art. 5.

[2]I componenti della Commissione nominati a norma del comma precedente sono iscritti nell'albo professionale. Essi sono tenuti al pagamento della tassa di lire 108 da versarsi a norma dell'art. 8, n. 7.

Testo vigente dal 25 marzo 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;194~art26 · fonte del testo