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Se alla scadenza del termine perentorio previsto dal precedente articolo, nessuna domanda di trasferimento e' stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i posti vacanti non oltre l'anno, dell'accertamento della disponibilita' di essi. I cambi di posto ed i trasferimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda. I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art10 · fonte del testo