Art. 26 — COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MARZO 1965, N. 144
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1965 al 4 gennaio 1972. 116 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, a norma del comma precedente, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su parere del Comitato di cui al precedente art. 5, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito, nel complesso, variazioni di importo non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o della precedente variazione della misura delle pensioni ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art26 · fonte del testo