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La durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi e le eventuali modificazioni sono stabilite in base ai criteri di cui all'allegata tabella. Nella determinazione della durata complessiva delle prestazioni giornaliere non si tiene conto delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti; e quelle uguali o superiori ai 30 minuti si arrotondano ad ora intera. I periodi di tempo per la valutazione della prestazione giornaliera sono calcolati in base alla media giornaliera, risultante dalla statistica annuale riferita all'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge, ragguagliata a 300 giorni lavorativi. Il trattamento economico e' attribuito nella misura intera quando la prestazione giornaliera e' determinata in 7 ore, e in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, quando la prestazione e' determinata per una durata inferiore. Le eventuali prestazioni superiori alle 7 ore sono retribuite con compenso straordinario in base ai relativo coefficiente economico in atto goduto: tale compenso straordinario non potra' in alcun caso eccedere le due ore giornaliere. Qualora intervengano notevoli modificazioni di carattere continuativo nell'entita' del servizio, l'Amministrazione ha facolta' di procedere alla revisione della determinazione della durata della prestazione giornaliera, applicando i criteri di valutazione sopra indicati alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente alla revisione stessa. I criteri di valutazione stabiliti nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui il servizio sia esplicato dal procaccia con mezzi propri, autorizzati dall'Amministrazione. Qualora il servizio di procacciato sia effettuato con mezzi motorizzati forniti dall'Amministrazione, i nuovi coefficienti saranno fissati mediante apposito regolamento.

Testo in vigore dal 12 aprile 1961 al 13 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art13 · fonte su Normattiva