Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione puo' essere svolto:

  • 1)mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
  • 2)in appalto;
  • 3)in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;
  • 4)da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;
  • 5)da appositi incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale. Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2) e 3), l'Amministrazione si avvale del procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera, raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore. La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale e' valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13. Ai procaccia, ove occorra, puo' essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

Testo vigente dal 12 aprile 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;211~art1 · fonte su Normattiva