((La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata al Ministero della sanita', alle regioni, alle autorita' sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza)). A tal fine le Autorita' preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalita' previste dal regolamento.

Testo vigente dal 27 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art24 · fonte su Normattiva