E' vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualita' e quantita' possono essere nocive. E' altresi' vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art3 · fonte su Normattiva