(( E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. 3. Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo' autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli articoli 1 e 2.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 febbraio 1996, n. 52

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La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 della L. 6 febbraio 1996, n. 52, cessa il corrispondente divieto di impiego negli alimenti e nelle bevande degli additivi previsti dall'articolo 4, primo comma, lettera b), della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Testo vigente dal 25 agosto 1998

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-08-16;1354~art4 · fonte su Normattiva