Art. 12 — Sanzioni amministrative e penali
L'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale che non forniscono le informazioni o i documenti richiesti o non adottano le misure necessarie per consentire le ispezioni, ostacolando l'attivita' di vigilanza, sono assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 500.000. Nella determinazione dell'ammontare della sanzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede l'Agenzia. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati al Fondo di cui all'articolo 23. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che esercita un'attivita' spaziale senza avere conseguito l'autorizzazione o successivamente alla sua scadenza e' punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
Testo vigente dal 24 giugno 2025
