Art. 126
All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del genio civile curesta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilita', di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva