Art. 126

All'adempimento dei compiti di vigilanza il Ministero provvede direttamente o mediante gli uffici del genio civile curesta, in massima, demandato l'incarico di invigilare sulla regolare esecuzione delle opere, vistare i certificati di pagamento in conto dei mutui concessi, accertare con visite periodiche ed ispezioni se le costruzioni siano eseguite a perfetta regola d'arte, tenute in istato di buona manutenzione, di conveniente abitabilita', di buone condizioni igieniche e sanitarie e se siano utilizzate dagli assegnatari a scopi contrastanti con le disposizioni in vigore.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art126 · fonte su Normattiva