Art. 29 jobs act — Esclusioni e discipline specifiche
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Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
- a)ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
- b)i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- c)i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
- a)i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell'articolo 2118 del codice civile una volta trascorso un triennio;
- b)i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, fermo l'obbligo di comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente;
- c)i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
- d)i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi da 1 a 3, e 21. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Testo vigente dal 24 giugno 2015 al 1 marzo 2017 · versione 0 su Normattiva